COMUNICATO STAMPA del 29.03.2019 – TAR PALERMO
COMUNICATO STAMPA ANCIP del 29 MARZO 2019
“TAR PALERMO”
Una lettura attenta ed obiettiva della recente sentenza del Tar Sicilia (Palermo) in tema di classificazione delle attività portuali di rizzaggio/derizzaggio impone delle precisazioni tecniche, soprattutto a seguito di alcune interpretazioni della decisione, apparse sulla stampa, non in linea con quanto effettivamente scritto nel provvedimento. La sentenza, infatti, ha sancito il principio secondo cui le attività di rizzaggio/derizzaggio dei semirimorchi e degli automezzi gommati in genere a bordo traghetti ro/ro debbano essere inclusi tra i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali previsti dall’art.16, comma 1 seconda parte, legge n.84/1994 (e dal d.m. n.132/2001).
Il provvedimento ha confermato una tendenza, già sperimentata in alcuni porti, di non includere tali attività nell’ambito delle operazioni portuali ex art.16, comma 1 prima parte (carico, scarico, trasbordo e movimentazione in genere delle merci in ambito portuale) ma di considerarle come accessorie al ciclo operativo portuale, così rimettendo ogni potere di qualificazione alle singole AdSP le quali, come rilevato dalla sentenza, sono tenute ad individuare autonomamente i servizi portuali sulla base delle esigenze operative del porto nonché delle specifiche necessità risultanti dall’organizzazione del lavoro (art.2, ult. Comma, d.m. n.132/2001).
Da tali rilievi scaturisce inevitabilmente che – come espressamente riconosciuto pure dal Tar Palermo – l’espletamento di queste attività, anche da parte dei vettori marittimi, è (e rimane) sempre subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte della competente AdSP, previa verifica dei requisiti previsti dall’art.16 citato, dall’art. d.m. n.132 /2001 nonché dai locali regolamenti adottati dagli enti portuali; resta inteso, dunque, che gli enti portuali dovranno vagliare attentamente il possesso dei presupposti richiesti per il rilascio di tali autorizzazioni al fine di garantire (anche) l’esecuzione delle attività di rizzaggio/derizzaggio in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle regole basilari del lavoro portuale, vigilando pure sullo svolgimento concreto dei servizi.
La inclusione delle attività di rizzaggio/derizzaggio nell’ambito del lavoro portuale comporta certamente che esse potranno essere svolte anche dai lavoratori delle imprese abilitate ex art.17 legge n.84/1994 alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, i quali potranno essere avviati in favore delle imprese portuali autorizzate ex art.16 legge n.84/1994 a svolgere le predette attività (siano esse qualificate come operazioni oppure come servizi portuali) per integrarne l’organizzazione operativa.
Infine, va precisato che il richiamo alla sicurezza della navigazione ed alla natura pubblicistica delle attività di rizzaggio/derizzaggio non costituisce più un elemento sufficiente per poter includere le stesse tra i servizi tecnico-nautici ancillari alla navigazione; in tal senso, la sentenza ha confermato un orientamento ormai pacifico che, anche alla luce della recente normativa dell’Unione Europea (regolamento n.2017/352), inquadra il rizzaggio/derizzaggio nel contesto della movimentazione delle merci, del lavoro portuale e del necessario regime autorizzativo degli enti portuali.
L’ANCIP, anche sulla base della recente sentenza del Tar Palermo, continuerà a sostenere i citati principi in tutte le sedi, a difesa del lavoro portuale, delle regole del mercato delle operazioni/servizi portuali nonché dei diritti dei lavoratori portuali e delle imprese associate.