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L’organizzazione portuale oggi

ORGANIZZAZIONE PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 84/94 e successive modificazioni e integrazioni (comprese quelle emanate nei due anni precedenti dal Parlamento: il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169che tra l’altro ha istituito le Autorità di Sistema Portuale l’art. 1, comma 577, legge 2 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e dal decreto legislativo cosiddetto “correttivo porti”. L’Autorità di Sistema, tra l’altro, autorizza gli operatori portuali ai sensi degli art. 16 (imprese portuali), 17 (fornitura di lavoro temporaneo specializzato), art 18 (imprese portuali con aree e banchine), art 68 (operatori di servizi vari: riparatori, manutentori, ecc).

Classificazione dei porti

I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.
1-bis. I porti sede di autorità di sistema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.

I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale e logistica;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.

Autorità di sistema portuale

Il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale:

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE – Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE – Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE – Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE – Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE – Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO E DELLO STRETTO – Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE – Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE – Porti di Augusta e Catania.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE – Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – Porto di Taranto.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE – Porti di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE – Porto di Ravenna.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE – Porti di Venezia e Chioggia.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE – Porto di Trieste. (E’ in itinere l’inserimento nel sistema del porto di Monfalcone).

L’Autorità di sistema portuale svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All’autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell’articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1;
d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
Le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Organi dell’Autorità di sistema portuale

1. Sono organi dell’autorità di sistema portuale:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione (CG);
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Presidente dell’autorità di sistema portuale

1. Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata. Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Autorità di sistema portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b).
Il Presidente:
a) nomina e presiede il Comitato di gestione;
b) propone la nomina del Segretario generale;
c) sottopone al Comitato di gestione, per l’approvazione, il piano operativo triennale;
d) sottopone al Comitato di gestione, per l’adozione, il piano regolatore di sistema portuale;
e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale;
e-bis) può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all’articolo 5, comma 4;
f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all’articolo 6, comma 10;
g) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
h) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari;
i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento;
l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma;
m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
m-bis) insedia e convoca l’Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell’articolo 11-bis;
n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all’Autorità di sistema portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, e all’articolo 18, commi 1 e 3, nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza;

o) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni;
p) può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione;
q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l’autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;
r) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell’Autorità di sistema portuale;
s) il presidente dell’autorità di sistema portuale, inoltre, ai fini dell’esercizio della funzione di coordinamento, può convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell’esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.
s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell’organico del soggetto di cui all’articolo 17, il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18;
3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), soggetto a revisione annuale, ha validità triennale, e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale.
3-ter. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis, l’Autorità di sistema portuale può destinare una quota delle risorse di cui all’articolo 17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Il Presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto:
a) dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità dei voti espressi;

b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell’Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane;
e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest’ultimo, dal rappresentante dell’Autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell’Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato ad uno dei componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza.
Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell’Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale.
I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell’Autorità di sistema portuale e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico.
Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale.
Il Comitato di gestione:
a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all’articolo 5, comma 5;
b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento.
c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di sistema portuale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
e) approva la relazione annuale sull’attività dell’Autorità di sistema portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) esprime i pareri di cui all’articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q) e di cui all’articolo 6-bis, lettera c-bis);
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, ed all’articolo 18, commi 1 e 3;
h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all’articolo 18, comma 4;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell’Autorità di sistema portuale;
l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell’Autorità di sistema portuale e gli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’Autorità di sistema portuale;
m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell’Autorità di sistema portuale;
m-bis) delibera il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.
Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

Segretariato Generale

Il Segretario generale è nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell’Autorità di sistema portuale, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonché nelle materie amministrativo-contabili.
Il segretario generale:
a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’articolo 6-bis della presente legge;
c) cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
e) cura l’attuazione delle direttive del presidente e del comitato di gestione;
f) elabora il piano regolatore di sistema portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
g) riferisce al comitato di gestione sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull’organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;
h) provvede alla tenuta dei registri di cui all’art. 24, comma 2.

Organismo di Partenariato della risorsa mare

1. Presso ciascuna autorità di sistema portuale è istituito l’Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, già sedi di autorità portuale, facenti parte del sistema portuale dell’Autorità di sistema portuale, nonché da:
a) un rappresentante degli armatori;
b) un rappresentante degli industriali;
c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;
d) un rappresentante degli spedizionieri;
e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;
f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;
g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito logistico-portuale;
i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;
l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto;
l-bis) un rappresentante dell’impresa o agenzia di cui all’articolo 17 designato dall’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali – ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:
a) all’adozione del piano regolatore di sistema portuale;
b) all’adozione del piano operativo triennale;
c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale dell’Autorità di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto;
d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
e) alla composizione degli strumenti di cui all’articolo 9, comma 5, lettera l).
Qualora l’Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dall’Organismo, è tenuta a darne adeguata motivazione.

Art. 11-ter Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresì, la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole Autorità di sistema portuale. La Conferenza è presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è composta dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle Regioni, uno delle Città metropolitane e uno dei Comuni.
2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo portuale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all’ordine del giorno.

Commissioni Consultive

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, in ogni porto, una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell’Autorità di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell’ambito portuale.
I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori è designato dal comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorità di sistema portuale o degli uffici di cui all’articolo 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l’inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell’organo.
La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.

Art. 16 Operazioni portuali

Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull’applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.
L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.
Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall’articolo 17.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell’autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell’atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell’autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l’esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all’arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all’autorità portuale o, laddove non istituita, all’autorità marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.
6. L’autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall’impresa ovvero, qualora l’impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell’art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l’autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)

Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell’articolo 16, comma 3. La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è disciplina speciale.
Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell’autorizzazione.
L’autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima entro centoventi giorni dall’individuazione dell’impresa stessa e, comunque, subordinatamente all’avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L’impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all’impresa che le dismette.
L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell’impresa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell’impresa autorizzata.
Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l’agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia.
L’impresa di cui al comma 2 e l’agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Nell’ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell’impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all’articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
Al fine di favorire la formazione professionale, l’impresa di cui al comma 2 e l’agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall’articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l’altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell’impresa di cui al comma 2 e dell’agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell’accesso alle attività portuali, sia ai fini dell’aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l’osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
Ferme restando le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l’efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall’esercizio dell’attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell’organo di gestione dell’agenzia stessa.
La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a 30987,41 euro.
Le Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui all’articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall’Associazione porti italiani (Assoporti).
Le Autorità di sistema portuale esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera, l’Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell’impresa o dell’agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all’operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera nell’ambito di piani di risanamento approvati dall’Autorità stessa.

Art. 18 Concessione di aree e banchine

L’Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l’organizzazione portuale o l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. E’ altresì sottoposta a concessione da parte dell’Autorità portuale, e laddove non istituita dall’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le Autorità di sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell’ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.
Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.
Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell’autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio:
a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).
In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).
In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima revocano l’atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

Art. 21 trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali

All’articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, “Le società derivanti dalla costituzione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari, limitatamente ai procedimenti già promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1.”