In primo piano
Sindacale
22 Giugno 2018

Legge N° 84 del 28.01.1994 “Riordino della legislazione in materia portuale”

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 

Testo coordinato

(in grassetto tondo le modifiche apportate dal DLGS – in grassetto corsivo le modifiche apportate con la legge di Bilancio 2018 [dall’art. 1, comma 577, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018])

Art. 1 Finalità della legge

1. La presente legge disciplina l’ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente princìpi direttivi in ordine all’aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all’adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. La presente legge disciplina, altresì, i compiti e le funzioni delle Autorità di sistema portuale, degli uffici territoriali portuali e dell’autorità marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Il comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.

Art. 2 Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorità marittime

1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l’Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;

d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;

e) l’Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) l’Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.

2. Sono autorità di sistema portuale ai sensi della presente legge gli enti di cui all’art. 6.

2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all’articolo 6-bis.

3. Sono autorità marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all’art. 16 del codice della navigazione.

Art. 3 Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie

1. L’Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Art. 4 Classificazione dei porti

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;

d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

1-bis. I porti sede di autorità di sistema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:

a) commerciale e logistica;

b) industriale e petrolifera;

c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi;

d) peschereccia;

e) turistica e da diporto.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l’appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all’attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;

b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;

c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l’entroterra.

5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l’espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.

6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la procedura di cui al comma 5.

Art. 4-bis Sostenibilità energetica

1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.

2. A tale scopo, le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.

3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l’efficienza energetica e di promuovere l’uso delle energie rinnovabili in ambito portuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale individua:

a) all’interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento dei traguardati obiettivi, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;

b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale;

c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.

Art. 5 Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale

1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 6, comma 1. Il piano si compone di un documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto.

1-bis. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema:

definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema portuale;

individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;

prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l’assetto territoriale del sistema, nonché per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al successivo comma 1-sexies.

1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di pianificazione strategica di sistema è stabilita dai Comuni, previo parere della competente Autorità di sistema portuale.

1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema è:

sottoposto al parere di ciascun Comune territorialmente interessato, che si esprime entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento dell’atto;

è adottato dal Comitato di Gestione e approvato nei successivi 60 giorni dalla Regione, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui all’articolo 11-ter.

1-quinquies. Ai fini dell’ottenimento dell’intesa di cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il documento di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale di cui al comma 1-bis, la cui circoscrizione territoriale è ricompresa in più Regioni, è approvato con atto della Regione ove ha sede l’Autorità di sistema portuale, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa Autorità di sistema portuale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti al documento di pianificazione strategica di sistema sono approvate con il medesimo procedimento previsto per l’adozione dello stesso.

1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 6 comma 1, l’ambito e l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies sono redatti in attuazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l’assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.

2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

2-ter. I piani regolatori portuali individuano le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.

2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell’Autorità di sistema portuale, il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:

adottato dal Comitato di gestione di cui all’articolo 9, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. I comuni si esprimono entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento dell’atto;

inviato successivamente per il parere di competenza al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che si esprime entro 90 giorni dal ricevimento dell’atto;

approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla Regione interessata entro 40 giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.

2-quinquies. Ai fini dell’ottenimento dell’intesa di cui al comma 2-quater, lettera a), la Regione, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di autorità di sistema portuale interregionale, può convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-sexies Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e), l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

3-bis Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l’Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall’Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.

3-ter. I piani regolatori sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.

4. Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della Regione o del Comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.

4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l’approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale, la cui circoscrizione territoriale ricade in più Regioni, sono approvate con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale.

5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. E’ successivamente acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. L’adeguamento tecnico-funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall’adeguamento medesimo.

5-bis. L’esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l’esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all’articolo 14-quinqiuies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. All’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:

“1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste”.

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l’onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l’autorità di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le autorità di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità di sistema portuale, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento.

Art. 5-bis Disposizioni in materia di dragaggio

1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l’eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall’ente competente ovvero dal concessionario dell’area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d’impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull’assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all’origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell’autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;

b) qualora presentino, all’origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d’uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell’eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all’allegato 3 del citato decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell’ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all’impiego dei materiali fissandone l’opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

c) qualora risultino non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell’Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all’articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l’iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata in relazione alla destinazione d’uso. È fatta salva l’applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell’ambiente. L’accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei ‘Criteri metodologici per l’applicazione nell’analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati’ elaborati dall’ISPRA, dall’Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell’analisi di rischio sono riportati nell’allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell’accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l’impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l’utilizzo delle aree medesime.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all’uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l’idoneità dell’impresa. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell’ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell’eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati. ]

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell’autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Art. 6 Autorità di sistema portuale

1. Sono istituite quindici Autorità di sistema portuale :

a) del Mare Ligure occidentale;

b) del Mare Ligure orientale;

c) del Mar Tirreno settentrionale;

d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;

e) del Mar Tirreno centrale;

f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto;

g) del Mare di Sardegna;

h) del Mare di Sicilia occidentale;

i) del Mare di Sicilia orientale;

l) del Mare Adriatico meridionale;

m) del Mare Ionio;

n) del Mare Adriatico centrale;

o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;

p) del Mare Adriatico settentrionale;

q) del Mare Adriatico orientale.

2. I porti rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui al comma 1, sono indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all’allegato A alla presente legge, al fine di consentire:

a) l’inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all’interno del sistema dell’Autorità di sistema portuale territorialmente competente;

b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorità di sistema portuale, previa intesa con le Regioni nel cui territorio hanno sede le Autorità di sistema portuale di destinazione e di provenienza.

3. Sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall’Autorità di sistema portuale, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.

4. L’Autorità di sistema portuale nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1 svolge i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All’autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell’articolo 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1;

d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);

f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

5. L’Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente dell’Autorità di sistema portuale e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell’incarico di Presidente dell’Autorità di sistema portuale e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite Autorità di sistema portuale è assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 10, comma 6.

7. L’Autorità di sistema portuale è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 12. Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell’Autorità di sistema portuale dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell’ordinamento forense, agli avvocati dell’ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le Autorità di sistema portuale possono valersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato.

8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna Autorità di sistema portuale è disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di cui all’articolo 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si applicano, altresì, le disposizioni attuative dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle autorità di sistema portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’esercizio successivo a quello di riferimento. Le Autorità di sistema portuale assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’autorità di sistema portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

10. L’esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera b) e c) è affidata in concessione dall’Autorità di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11. Le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l’Autorità di sistema portuale può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12. E’ fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresì, le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di sistema portuale territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.

13. [soppresso]

14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può essere ulteriormente ridotto il numero delle Autorità di sistema portuale; sullo schema di regolamento è, altresì, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le autorità di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite autorità di sistema portuale.

Art. 6-bis Uffici territoriali portuali

1. Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, l’Autorità di sistema portuale costituisce un proprio ufficio territoriale cui è preposto il Segretario generale di cui all’articolo 10 o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le Autorità di sistema portuale o le soppresse Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:

a) istruttori, ai fini dell’adozione delle deliberazioni di competenza dell’Autorità di sistema portuale;

b) di proposta, con riferimento a materie di rilievo locale in relazione alle quali la competenza appartiene all’Autorità di sistema portuale;

c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, nonché i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell’Autorità di sistema portuale;

c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all’articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.

2. Presso ciascun porto dell’Autorità di sistema portuale ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale, l’Autorità di sistema portuale può istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All’ufficio è preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le Autorità di sistema portuale o le soppresse Autorità, con qualifica di quadro o dirigente. L’ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato all’ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l’Autorità di sistema portuale può istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di Autorità portuale.

Art. 7 Organi dell’Autorità di sistema portuale

1. Sono organi dell’autorità di sistema portuale:

a) il Presidente;

b) il Comitato di gestione (CG);

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell’Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora:

a) decorso il termine di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;

b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo;

c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente.

4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina, altresì, un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.

Art. 8 Presidente dell’autorità di sistema portuale

1. Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l’applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Autorità di sistema portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b). Il Presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

3. Il Presidente:

a) nomina e presiede il Comitato di gestione;

b) propone la nomina del Segretario generale;

c) sottopone al Comitato di gestione, per l’approvazione, il piano operativo triennale;

d) sottopone al Comitato di gestione, per l’adozione, il piano regolatore di sistema portuale;

e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale;

e-bis) può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all’articolo 5, comma 4;

f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all’articolo 6, comma 10;

g) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente può, altresì, promuovere la stipula di protocolli d’intesa fra l’autorità e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure;

h) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari;

i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento;

l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma;

m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

m-bis) insedia e convoca l’Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell’articolo 11-bis;

n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all’Autorità di sistema portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, e all’articolo 18, commi 1 e 3, nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza;

o) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni;

p) può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione;

q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l’autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

r) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell’Autorità di sistema portuale;

s) il presidente dell’autorità di sistema portuale, inoltre, ai fini dell’esercizio della funzione di coordinamento, può convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell’esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.

s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell’organico del soggetto di cui all’articolo 17, il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18;

3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), soggetto a revisione annuale, ha validità triennale, e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale.

3-ter. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis, l’Autorità di sistema portuale può destinare una quota delle risorse di cui all’articolo 17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il Presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Art. 9 Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto:

a) dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità dei voti espressi;

b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;

c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;

d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell’Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane;

e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest’ultimo, dal rappresentante dell’Autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell’Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato ad uno dei componenti dell’autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza.

1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell’Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.

2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti. E’ sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non è regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell’Autorità di sistema portuale e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico.

3. In attesa della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), è designato dal sindaco del comune capoluogo.

4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale.

5. Il Comitato di gestione:

a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all’articolo 5, comma 5;

b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento.

c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;

d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di sistema portuale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

e) approva la relazione annuale sull’attività dell’Autorità di sistema portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) esprime i pareri di cui all’articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q) e di cui all’articolo 6-bis, lettera c-bis);

g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, ed all’articolo 18, commi 1 e 3;

h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all’articolo 18, comma 4;

i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell’Autorità di sistema portuale;

l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell’Autorità di sistema portuale e gli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’Autorità di sistema portuale;

m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell’Autorità di sistema portuale;

m-bis) delibera il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.

6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

Art. 10 Segretariato generale

1. Il segretariato generale è composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa.

2. Il Segretario generale è nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell’Autorità di sistema portuale, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonché nelle materie amministrativo-contabili.

3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale può essere rimosso dall’incarico su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato di gestione. Il Segretario generale è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilità dirigenziale, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle Autorità di sistema portuale.

4. Il segretario generale:

a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;

b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’articolo 6-bis della presente legge;

c) cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione;

d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

e) cura l’attuazione delle direttive del presidente e del comitato di gestione;

f) elabora il piano regolatore di sistema portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;

g) riferisce al comitato di gestione sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull’organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;

h) provvede alla tenuta dei registri di cui all’art. 24, comma 2.

5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’autorità, il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle soppresse Autorità di sistema portuale, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell’art. 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità di sistema portuale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V – titolo I – capi II e III, titolo II – capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall’associazione rappresentativa delle Autorità di sistema portuale per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità di sistema portuale per la parte sindacale.

Art. 11 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell’incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell’Autorità di sistema portuale. Ai membri del Collegio dei revisori si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell’Autorità di sistema portuale o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attività dell’Autorità di sistema portuale.

3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione;

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;

d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all’articolo 9 con almeno uno dei suoi membri.

4. Il Collegio può chiedere al Presidente dell’Autorità di sistema portuale notizie sull’andamento e la gestione dell’Autorità di sistema portuale ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarità riscontrate.

5. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Gli atti di controllo sono espressi a maggioranza dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l’intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

Art. 11-bis Organismo di partenariato della risorsa mare

1. Presso ciascuna autorità di sistema portuale è istituito l’Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, già sedi di autorità portuale, facenti parte del sistema portuale dell’Autorità di sistema portuale, nonché da:

a) un rappresentante degli armatori;

b) un rappresentante degli industriali;

c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;

d) un rappresentante degli spedizionieri;

e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;

f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;

g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;

h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito logistico-portuale;

i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;

l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto;

l-bis) un rappresentante dell’impresa o agenzia di cui all’articolo 17 designato dall’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali – ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonché le modalità di svolgimento dell’attività dell’Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. I componenti dell’Organismo partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell’Organismo.

3. L’Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:

a) all’adozione del piano regolatore di sistema portuale;

b) all’adozione del piano operativo triennale;

c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale dell’Autorità di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto;

d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

e) alla composizione degli strumenti di cui all’articolo 9, comma 5, lettera l).

4. Laddove in una unica Autorità di sistema portuale siano confluiti o confluiscano più porti centrali, di cui al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, già sedi di Autorità di sistema portuale, presso ognuno di questi è istituito l’Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall’Autorità di sistema portuale, di concerto con l’Organismo di partenariato della Risorsa.

5. Qualora l’Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dall’Organismo, è tenuta a darne adeguata motivazione.

Art. 11-ter Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresì, la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole Autorità di sistema portuale. La Conferenza è presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è composta dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle Regioni, uno delle Città metropolitane e uno dei Comuni. Il Ministro, con proprio decreto, può nominare un esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, con compiti di supporto. L’esperto, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Gli emolumenti dell’esperto di cui al terzo periodo determinati, nel rispetto dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa alla struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza unitaria delle Autorità di sistema portuale e la società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) collaborano con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo portuale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all’ordine del giorno.

3. Nell’ambito delle attività cui è preposta la Conferenza nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è definito e approvato un Accordo quadro nazionale volto a integrare l’esercizio delle rispettive competenze e sostenere attività di interesse comune in materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto del sistema delle Autorità di sistema portuale, in ambiti territoriali omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche di sviluppo della portualità in connessione con le altre reti di trasporto su ferro, su gomma, su idrovie interne e aeree, anche ai fini delle loro integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio internazionale.

Art. 12 Indirizzo e vigilanza sulle autorità di sistema portuali

1. L’autorità di sistema portuale è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sono sottoposte all’approvazione dell’autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato di gestione relative:

a) all’approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;

b) alla determinazione dell’organico della segreteria tecnico-operativa;

3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), è esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Qualora l’approvazione dell’autorità di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.

Art. 13 Risorse finanziarie delle Autorità di sistema portuale

1. Le entrate delle Autorità di sistema portuale sono costituite:

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale, di cui all’art. 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, nonché dai proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all’art. 16. Le Autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all’art. 18, comma 1, lettere a) e b);

c) salvo quanto previsto all’art. 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all’art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni;

d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) da entrate diverse;

e-bis) diritti di porto.

2. Dal 1° gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonché gli stanziamenti per le spese per l’installazione e l’acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.

2-bis. Le Autorità di sistema portuale possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14 Competenze dell’autorità marittima

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle Autorità di sistema portuale e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, nonché nell’ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell’art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale, spettano all’autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo. L’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’autorità marittima, d’intesa con l’Autorità di sistema portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l’autorità marittima, sentita l’Autorità di sistema portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuale, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale.

1-ter. Nei porti sede di Autorità di sistema portuale la disciplina e l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall’Autorità marittima di intesa con l’Autorità di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d’approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.

1-quinquies. A seguito dell’esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall’articolo 81 del Codice della navigazione e dall’articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l’organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 15 Commissioni consultive

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, in ogni porto, una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell’Autorità di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell’ambito portuale.

1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori è designato dal comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorità di sistema portuale o degli uffici di cui all’articolo 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l’inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell’organo.

2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.

Art. 15-bis Sportello unico amministrativo

1. Presso la Autorità di sistema portuale opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell’Autorità di sistema portuale e sentito l’Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all’articolo 11-bis, approva il regolamento che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello Unico Amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-bis. Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche al fine di segnalare, nell’ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all’articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.

Art. 16 Operazioni portuali

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull’applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall’articolo 17.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell’autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto , da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell’atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell’autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l’esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all’arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all’autorità portuale o, laddove non istituita, all’autorità marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L’autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall’impresa ovvero, qualora l’impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell’art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l’autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

7-ter Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)

1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell’articolo 16, comma 3. La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è disciplina speciale.

2. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell’autorizzazione.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima entro centoventi giorni dall’individuazione dell’impresa stessa e, comunque, subordinatamente all’avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L’impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all’impresa che le dismette.

4. L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell’impresa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell’impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l’agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia.

6. L’impresa di cui al comma 2 e l’agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Nell’ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell’impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all’articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l’impresa di cui al comma 2 e l’agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall’articolo 5 della legge n. 196 del 1997.

9. (soppresso)

10. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l’altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima;

b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell’impresa di cui al comma 2 e dell’agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell’accesso alle attività portuali, sia ai fini dell’aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;

d) procedure di verifica e di controllo da parte delle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l’osservanza delle regolamentazioni adottate;

e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

11. Ferme restando le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l’efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall’esercizio dell’attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell’organo di gestione dell’agenzia stessa.

12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a 30987,41 euro.

13. Le Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui all’articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall’Associazione porti italiani (Assoporti).

14. Le Autorità di sistema portuale esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.

15. Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

15-bis. Al fine di sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera, l’Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell’impresa o dell’agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all’operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera nell’ambito di piani di risanamento approvati dall’Autorità stessa.

Art. 18 Concessione di aree e banchine

1. L’Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l’organizzazione portuale o l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. E’ altresì sottoposta a concessione da parte dell’Autorità portuale, e laddove non istituita dall’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le Autorità di sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell’ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell’autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4-bis. Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell’atto concessorio:

a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

8. L’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’autorità portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima revocano l’atto concessorio.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

Art. 18-bis Autonomia finanziaria delle Autorità di sistema portuale e finanziamento della realizzazione di opere nei porti

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all’1 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni di euro annui.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell’economia e delle finanze quantifica l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità di sistema portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l’ottanta per cento della quota dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità di sistema portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 19 Autonomie funzionali

1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione a svolgere l’attività di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attività produttiva con personale proprio e con tempi e modalità legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all’attività produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione dell’attività industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse.

Art. 20 Costituzione delle Autorità di sistema portuale e successione delle società alle organizzazioni portuali

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all’atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell’Autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l’esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all’incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all’affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l’obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all’entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le Autorità di sistema portuale dei porti di cui all’articolo 2, sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all’articolo 6 e ad esse è trasferita l’amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell’articolo 6. Fino all’insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle Autorità di sistema portuale e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le Autorità di sistema portuale sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità di sistema portuale subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all’insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorità di sistema portuale al fine di consentirne l’effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l’acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell’organico dell’Autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.

Art. 21 Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono costituirsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all’articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l’obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla costituzione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari, limitatamente ai procedimenti già promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le Autorità di sistema portuale nei porti già sedi di enti portuali e l’autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di costituzione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell’atto per l’omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di costituzione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all’Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all’autorità marittima nei restanti porti.

8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall’attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l’esclusione di quelli indicati all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell’articolo 17, il cui organico non superi le quindici unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 22 Agevolazioni fiscali

1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell’art. 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro; tali operazioni non costituiscono presupposto per l’applicazione dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.

Art. 23 Disposizioni in materia di personale

1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all’articolo 21.

2. Il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle Autorità di sistema portuale, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonché, ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l’eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell’organico da parte di ciascuna autorità portuale, risulti in esubero è mantenuto alle dipendenze dell’autorità stessa in posizione di soprannumero ed è assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilità, secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre Autorità di sistema portuale.

3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre Autorità di sistema portuale, nonché i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui all’art. 21, sono impiegati in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell’ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle società di cui all’art. 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali società ed imprese qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.

4. Il personale, impiegato in mobilità temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuità di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell’impiego temporaneo, nonché ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l’eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le società e le imprese di cui al comma 3 provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le società e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, può optare per l’assunzione alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l’autorità portuale.

5. Le Autorità di sistema portuale istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

6. Le Autorità di sistema portuale concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell’eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell’impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti dalle Autorità di sistema portuale.

Art. 24 Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro

1. E’ fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21, di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia, ovvero già posti in prepensionamento ai sensi delle stesse norme.

2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché i dipendenti delle associazioni di cui all’art. 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni.

2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle Autorità di sistema portuale i poteri di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.

2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell’Autorità portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell’Autorità portuale.

3. Al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonché di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanità, un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali.

4. Ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell’art. 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Il beneficio di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unità. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, è prorogato fino al 30 giugno 1994.

6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

Art. 25 Norme assistenziali

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonché delle imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a 0,02 euro per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell’onere ai lavoratori da esse dipendenti, nel limiti e con le modalità stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo è destinato all’assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie.

2. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante “Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi” è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale”. L’eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione è versato all’entrata del bilancio dello Stato.

4. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potrà avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale”.

Art. 26 Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l’escavazione dei porti marittimi nazionali

1. Dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l’escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed è trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1.

4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione appositi capitoli rispettivamente per l’acquisizione, l’ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonché per la gestione del servizio per l’escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell’impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.

6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 27 Norme transitorie e abrogative

1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro trasformazione in società ai sensi dell’art. 20.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre.

3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all’art. 5.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali in atto qualora l’impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, ovvero non svolgano un’attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui è affidata in concessione la relativa area ai sensi dell’art. 18.

5. I contributi delle province e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cui al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1995 e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire dal 1994.

6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso di realizzazione, le Autorità di sistema portuale subentrano alle organizzazioni portuali nelle convenzioni in atto con i Ministeri e le regioni competenti.

7. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato.

8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L’articolo 110, ultimo comma, e l’articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 4, e dall’articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Art. 28 Copertura finanziaria

1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l’anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento.

2. All’onere di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel limite di lire 91.000 milioni annui, a decorrere dall’anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo della quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e 7 e, quanto a lire 28.100 milioni per effetto del comma 2 dell’art. 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi a contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Al fine di rendere compatibili l’ammontare della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilità annue effettive di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito decreto, autorizza le autorità interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1.

4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, è acquisito a partire dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato.

5. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, è acquisito a decorrere dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato.

6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all’art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1° gennaio 1994 . Per i porti ove non è istituita l’autorità portuale il gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato.

6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita dall’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell’articolo 12 del regolamento per l’esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

7. Fino all’anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti ove è istituita l’autorità portuale il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato.

8. Su proposta della autorità portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per cento spettante all’autorità per effetto del comma 7.

9. All’onere derivante dall’applicazione dell’art. 24, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l’anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29 Interventi vari

1. Il commissario liquidatore di cui all’art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

2. Nel rispetto del limite massimo di 800 unità di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all’art. 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui all’art. 101 del codice della navigazione.

3. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge presso la gestione del Fondo di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni riconoscibili anche successivamente alla data del 1° settembre 1989.

Allegato A

1) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE – Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

2) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE – Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

3) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE – Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.

4) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE – Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

5) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE – Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.

6) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO E DELLO STRETTO – Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

7) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

8) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE – Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.

9) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE – Porti di Augusta e Catania.

10) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE – Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

11) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – Porto di Taranto.

12) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE – Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.

13) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE – Porto di Ravenna.

14) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE – Porti di Venezia e Chioggia.

15) AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE – Porto di Trieste

Potrebbero interessarti

PORT-NEWS-1
27 Aprile 2023

Rassegna Stampa del 27.04.2023

L’allarme dell’avv. Francesco Munari Concessioni demaniali, «Le nuove linee guida penalizzano i porti»   https://www.portnews.it/concessioni-demaniali-le-nuove-linee-guida-penalizzano-i-porti/    

PORT-NEWS-1
14 Settembre 2023

Rassegna Stampa del 14.09.2023

Gli effetti della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissioni Porti europei di transhipment a rischio tracollo   https://www.portnews.it/porti-europei-di-transhipment-a-rischio-tracollo/